
STATUTO E ATTO COSTITUTIVO
PREMESSA
Da molto tempo il Popolo Italiano sta diventando più attento ad alcune idee politiche che hanno come oggetto lâItalia, con particolare riferimento agli aspetti che possono portare ad una pacifica convivenza tra gli esseri umani e tra i popoli, alla conservazione ed al miglioramento della Terra, al conseguimento di mezzi adeguati per far conoscere ed osservare le leggi emanate.Il problema fondamentale sembra quello di evitare che il desiderio di cambiamento sfoci in una sterile ricerca di formule vuote, più sotto la spinta di trovare unâidentità formale che nel tentativo di elaborare concetti sempre validi. Lâaspetto più preoccupante di queste tendenze appare quindi il rifiuto della cultura politica che le antiche sapienza e cultura hanno saputo elaborare in tanti secoli.Il rifiuto di questa elaborazione culturale tradizionale rischia di riportare lâEuropa Occidentale verso lâoscurantismo. In altre parole, lâItalia e lâEuropa Occidentale rischiano che il rifiuto di uno Stato che non piace si trasformi nel rifiuto di una cultura e di unâetica, lasciando spazi a chi questa cultura non lâha mai accettata, respingendone anche i valori etici.Negli ultimi decenni si è visto uno sterile agitarsi dâipotesi, capaci spesso di favorire situazioni errate. Spesso si è avuta la sensazione che le tempeste utopiche abbiano tolto alle masse quella spinta culturale che aveva dato loro il ruolo assunto nel tempo. Si è letto e sentito parlare molto di un generico Mazzinianismo, ma non si è sentito o letto di chiari vincoli tra Stato ed Etica. Per quanto riguarda in particolare lâItalia sembra dimenticato Giuseppe Mazzini, che aveva sostenuto lâesistenza di una Legge di un Dio Universale regolatrice del corretto rapporto tra volontà, intelletto e ragione nellâambito del libero arbitrio.La necessità di unâazione etica è una delle più importanti ragioni per cui viene fondata lâAssociazione politica denominata ALLEANZA DIO E POPOLO, con la sigla A.D.E.P., avente lâobiettivo precipuo di formulare, propagandare e realizzare il primario diritto degli esseri umani a completarsi eticamente, distinguendo il bene dal male e costruendo valori sociali non disgiunti (come spesso succede attualmente) da considerazioni morali.Ciò si può fare attraverso PENSIERO E AZIONE, elaborando studi filosofici, giuridici, politici ed umanistici in genere, che comprendano tutta la cultura degli ultimi seimila anni, col fine di trattare i confini della conoscenza umana, indicare gli elementi attivanti i processi psichici umani e le leggi psicofisiche che ineludibilmente li disciplinano nel corretto esercizio del libero arbitrio; in definitiva, e sinteticamente, definire il comportamento dellâessere umano verso se stesso, il suo prossimo ed il suo habitat Terra. Il tutto rendendo operativi ed interagenti i concetti JUS (giuspositivismo) e FAS (giusnaturalismo), di antica cultura preromana; emanando buone leggi alla base di un buon governo, e quindi rendendo operanti gli attuali articoli 70 e 71 della Costituzione Italiana, relativi rispettivamente allâesercizio della funzione legislativa ed alla iniziativa delle leggi; proponendo il contenuto sostanziale di tali articoli agli altri Stati per la conoscenza delle due fasi ben distinte di pensiero e azione, coagenti nellâesercizio della funzione legislativa.
Ai sensi dellâarticolo 49 della Costituzione e degli articoli 36 e segg. del Codice Civile, viene costituita lâAssociazione denominata ALLEANZA DIO E POPOLO (dâora in avanti denominata Associazione), contraddistinta dal simbolo raffigurante un circolo azzurro chiaro con nella parte superiore una bandiera italiana curva nel cui campo bianco appaiono lâeffige ed il nome di Giuseppe Mazzini, e nella parte inferiore la scritta in caratteri rossi stampatello Alleanza Dio e Popolo.LâAssociazione, che non ha fini di lucro né termine prefissato, si propone di agire come movimento politico che (indipendentemente da ogni professione religiosa o laica) attraverso una stretta osservanza delle Leggi in vigore, si prefigge la trasformazione della Repubblica Italiana in uno Stato Etico. In funzione di tale fine, lâA.D.E.P. si prefigura quale punto di riferimento per tutti i Movimenti politici esistenti sul territorio nazionale ed ispirantisi (a qualunque titolo) a modelli effettivamente etici.In piena autonomia, lâAssociazione si propone di partecipare alla moralizzazione della vita politica promuovendo il dialogo e la collaborazione costruttiva con tutte le forze politiche di base saldamente morale operanti in Italia.articolo2
Fermo restando che lâobiettivo politico di fondo è quello di unire i movimenti etici italiani nel puntuale rispetto delle differenze e dellâautonomia operativa di ciascuno, lâAssociazione tiene però ben presente la necessità tecnica di unâazione coordinata, possibile solo in uno schema organizzativo in cui la dialettica abbia la caratteristica di essere portata avanti in un comune intento di moralizzazione.Pertanto, lâAssociazione stabilisce la sua Sede centrale regionale (oggi per il Friuli Venezia Giulia e domani per lâintero Nord-Est) provvisoria a Trieste in Via della Ginnastica n. 13 e può stabilire Sedi secondarie in ogni Regione e/o Comune dâItalia, ed anche allâestero.articolo n. 3
Possono essere inscritti allâAssociazione tutti i cittadini italiani che abbiano superato i diciotto anni dâetà e che siano in possesso dei diritti civili di voto; sono ostative allâiscrizione le condanne per i reati contro il patrimonio pubblico (a qualunque titolo, purché passate in giudicato).Dove esista una Sezione Locale regolarmente costituita, le domande di associazione devono essere sottoscritte da due Associati presentatori e ratificate dal Direttivo Locale dellâAssociazione in un periodo compreso tra un minimo di sette ed un massimo di trenta giorni dalla sottoscrizione.Dove non esista una Sezione Locale già costituita, le domande di associazione devono essere presentate alla Sezione Locale geograficamente più vicina, ferme restando le condizioni di ratifica sopra descritte; in tal caso, gli Associati presentatori devono essere iscritti presso la Sezione Locale ratificante.Le prime firme di Associati (i quali saranno a tutti gli effetti titolari del simbolo e del nome dellâAssociazione) considerate valide dal presente Statuto sono le seguenti:- MOLINARI Pietro - nato a Genova il 24/08/1932 e residente a Trieste in Via Murat n. 12
- DE BORTOLI Roberto - nato a Trieste il 09/07/1968 e residente a Monfalcone (Go) in Viale San Marco n. 6
- PEROSSA Livio - nato a Trieste il 09/01/1950 e residente a Trieste in P.zza Foraggi n. 4
Nel caso esista una domanda presentata e ci sia opposizione di almeno due componenti il Direttivo della Sezione Locale di competenza e/o di almeno dieci Associati, la domanda dâiscrizione diverrà competenza del Collegio dei Probiviri della Sezione Locale in prima istanza, del Collegio dei Probiviri della Regione - A.D.E.P. corrispondente in seconda istanza, del Collegio Nazionale dei Probiviri in terza ed ultima istanza.Ogni decisione di un Collegio Probivirale dovrà essere presa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.Con lâiscrizione allâAssociazione, gli iscritti aderiscono al suo programma ed alle sue finalità ideologiche e politiche e ne accettano lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.articolo n. 4
Ogni Associato è tenuto alla puntuale osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, di eventuali deliberati degli Organi statutari, al fine di concorrere alla realizzazione dellâoggetto e delle finalità dellâAssociazione. In particolare, ogni Associato è tenuto a partecipare attivamente alla vita dellâAssociazione, a svolgere con diligenza eventuali incarichi affidatigli, a tenere una corretta condotta politica e morale, a concorrere con i propri mezzi (se possibile) onde sostenere le attività dellâAssociazione, a tenere nei confronti degli altri Associati un comportamento corretto (con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun Associato).Gli Associati hanno il diritto ed il dovere di partecipare allâattività dellâAssociazione contribuendo alla determinazione della linea politica ed alla sua affermazione e concorrendo allâelezione degli Organi Statutari.Possono assumere cariche sociali gli Associati che risultino in regola con le quote dâiscrizione.articolo n.5
AllâAssociato che si renda colpevole di mancanze disciplinari potranno essere inflitte, su segnalazione di almeno due Associati al Collegio dei Probiviri della Sezione comprensoriale di competenza, le sanzioni seguenti:- a) richiamo scritto, per infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dellâesercizio dei diritti di Associato per un numero di giorni o mesi sino al massimo di mesi sei;
- c) espulsione.
Qualunque sia la sanzione comminata, essa acquisterà validità solo se ratificata, entro e non oltre trenta giorni per ogni grado di giudizio, sia dal Collegio dei Probiviri della Sezione Locale di competenza, sia dal Collegio dei Probiviri della Regione - A.D.E.P., sia dal Collegio Nazionale dei Probiviri. Per ognuna delle decisioni probivirali, lâAssociato per cui sia stata richiesta la sanzione ha diritto al contraddittorio in termini scritti (e quindi ufficiali).Essendo la sanzione comminata frutto di contraddittorio scritto ed essendo obbligatorio lâintero iter probivirale, la sanzione passata definitivamente in giudicato non sarà soggetta ad alcuna procedura di ricorso probivirale.In compenso, lâAssociato oggetto di sanzione potrà rivolgersi al Censore Nazionale entro e non oltre trenta giorni dallâentrata in vigore del provvedimento. Nel caso il Censore riscontri una sufficiente motivazione, egli (entro trenta giorni dal ricorso dellâAssociato) potrà decidere la non validità dellâintero iter probivirale, e la sanzione sarà annullata con effetto immediato.La decisione del Censore Nazionale non potrà essere presa per più di tre volte sulla medesima sanzione nei confronti del medesimo Associato. Dopo la terza decisione contraria ai deliberati dei Probiviri, il Censore Nazionale non potrà più intervenire.In ogni caso, il Collegio dei Probiviri ha lâobbligo di espellere gli Associati i quali, con il loro comportamento, gettino discredito sullâimmagine pubblica dellâAssociazione; analogamente, in tal caso, il Censore Nazionale non potrà che ratificare il provvedimento.articolo n. 6
Sono Organi dellâAssociazione: articolo n. 7
LâAssemblea Locale degli Associati può essere costituita quando gli Associati raggiungono il numero minimo di ventuno. AllâAssemblea possono partecipare tutti gli Associati in regola con le quote di pagamento.In un primo periodo (detto di fondazione), comunque non superiore a sei mesi, lâAssemblea può essere sostituita dal Gruppo dei Soci Fondatori, i quali hanno il compito precipuo di completare il tesseramento sino al raggiungimento del numero minimo e di attuare la gestione provvisoria sino alla convocazione dellâAssemblea. In tale periodo, il Gruppo dei Soci Fondatori viene gestito da un Presidente Provvisorio, da un Segretario Politico Provvisorio e da un Segretario Amministrativo Provvisorio.In caso di vacanza del Segretario Politico Provvisorio e/o del Segretario Amministrativo Provvisorio, il Presidente Provvisorio può avocare a sé (per un periodo massimo di tre mesi) uno, e non più, dei due incarichi.Alla sua prima riunione, in quanto è stato raggiunto il numero minimo degli Associati, lâAssemblea Locale elegge direttamente, a voto palese, il Presidente Provvisorio dellâAssemblea. Questi propone i componenti della Commissione Verifica Poteri, proposta che viene votata (a nome singolo) a voto palese ed a maggioranza assoluta dei partecipanti allâAssemblea.AllâAssemblea Locale possono partecipare, con diritto di voto, tutti gli Associati in regola con lo Statuto e le quote sociali.Il primo atto dellâAssemblea Locale è quello di eleggere, direttamente ed a voto segreto, il Presidente Locale; questi deve essere proposto in termini palesi da almeno due Associati aventi diritto di voto. Alla sua elezione, proclamata dal Presidente dellâAssemblea, il neo-eletto Presidente Locale assume immediatamente la direzione dellâAssemblea e sovrintende alle operazioni successive; la sua prima azione è quindi la presa dâatto delle dimissioni del Presidente Provvisorio dellâAssemblea.Ogni due anni, la prima Assemblea Locale dellâanno (da tenersi entro e non oltre il 15 -quindici- Luglio) apre i suoi lavori con lâanalisi, la proposta di modifiche e la ratifica dello Statuto dellâAssociazione. Le modifiche che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dellâAssemblea Locale (voto palese) devono essere inoltrate allâOrganismo di livello superiore dal Presidente Locale, entro e non oltre trenta giorni dalla data dellâAssemblea.Viene quindi aperta la discussione politica, in cui (per ragioni di praticità e garanzie) ogni intervento non può superare la durata di dieci minuti. La discussione politica si chiude con la presentazione di una o più mozioni, ognuna collegata con una lista di cinque nomi degli Associati, che vengono proposti quali componenti il Direttivo Locale.Nel caso in cui vi sia unâunica mozione politica, lâAssemblea procede per voto palese; nel caso invece vi siano più mozioni politiche (che comunque dovranno essere corredate da almeno cinque firme collegate), lâAssemblea procede per voto segreto. Previo controllo della Commissione Verifica Poteri e del Presidente Locale, vengono pubblicizzati allâAssemblea e ratificati nel ruolo i componenti il Consiglio Locale dei Probiviri seguendo il criterio dei tre nomi complessivamente più votati (le eventuali astensioni sono scorporate dal computo dei voti validi).Completate le operazioni sopra descritte, lâAssemblea Locale conclude i suoi lavori ed il Presidente Locale annuncia lâAssemblea Locale successiva, che avrà luogo nel termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dellâAssemblea Locale precedente.articolo n. 8
Il Direttivo Locale, composto da cinque membri eletti come descritto nellâart. 7 e dal Presidente Locale, resta in carica un anno solare e si occupa dellâamministrazione ordinaria della Sezione Locale. Il Direttivo si riunisce entro quindici giorni dalla sua elezione e, presieduto dal Presidente Locale, elegge nel proprio seno il Segretario Politico Locale a scrutinio segreto e su proposta di almeno uno dei membri del Direttivo.Quindi, su proposta comune del Presidente e del Segretario Politico, il Direttivo nomina il Tesoriere (a voto palese) e, se del caso, uno o più incaricati per lâUfficio Stampa e le Pubbliche Relazioni.Il Direttivo si riunisce almeno ogni quindici giorni su convocazione del Presidente o, in assenza, del Segretario Politico. Il Direttivo può riunirsi straordinariamente ogni volta che il Presidente e/o il Segretario Politico lo ritengano opportuno o quando ne faccia richiesta la metà dei componenti il Direttivo oppure il Collegio dei Revisori dei Conti.Il Direttivo Locale è validamente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, quello del Presidente e quello del Segretario Politico hanno valore doppio.Il Direttivo Locale può svolgere solo i compiti per cui è stato delegato dallâAssemblea degli inscritti; ogni compito di straordinaria amministrazione è delegato allâAssemblea.articolo n. 9
Il Direttivo Locale:- a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre allâAssemblea Locale degli Associati, la relazione morale e tecnica dellâattività sociale svolta ed i programmi dellâattività da svolgere;
- b) stabilisce la data dellâAssemblea Locale Ordinaria degli Associati, da indirsi almeno una volta ogni sei mesi, e convoca lâAssemblea Locale Straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario, sia essa richiesta dagli Associati o dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) esegue la delibera dellâAssemblea Locale e cura in genere gli affari di ordinaria amministrazione;
- d) predispone il Regolamento Interno per lâordinamento dellâattività sociale e le relative modifiche da sottoporre allâAssemblea Locale;
- e) approva i programmi tecnici ed organizzativi dellâAssociazione;
- f) in accordo con le volontà ed i principi espressi dallâAssemblea Locale, conduce le trattative e gli accordi con altre Forze Politiche, secondo competenza territoriale; stila ed appoggia le candidature elettorali e cura lâaspetto economico ed organizzativo delle elezioni; se del caso, procede alla nomina di persone vicine allâAssociazione negli Enti di Secondo Grado;
- g) esprime il volere degli Associati verso gli Organi dellâAssociazione di maggior competenza territoriale; viceversa, ha lâonere di spiegare e (se del caso) far accettare agli Associati le linee politiche stabilite dagli Organi dellâAssociazione di maggior competenza territoriale;
- h) assume e licenzia il personale dipendente, fissandone i rapporti e le retribuzioni secondo le Leggi vigenti;
- i) amministra il patrimonio sociale, gestisce lâAssociazione e decide su tutte le questioni societarie che non siano di competenza del Consiglio Locale dei Probiviri e/o dellâAssemblea Locale.
In particolare il Tesoriere cura lâamministrazione dellâAssociazione secondo le delibere del Direttivo Locale; in via speciale cura la cassa sociale e ne è responsabile.Inoltre, il Direttivo Locale può procedere ogni sei mesi alla nomina di speciali Commissioni tra i componenti il Direttivo e gli Associati di ogni categoria, aventi competenza tecnica nei vari aspetti dellâattività sociale, determinandone il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri.articolo n. 10
Il Presidente Locale, eletto direttamente dallâAssemblea, è il garante del presente Statuto. Egli presiede, se lo desidera, il Direttivo Locale di cui fa parte con diritto di voto; analogamente, egli può partecipare alle riunioni del Collegio Locale dei Probiviri.A tutti gli effetti, il Presidente Locale è il legale rappresentante degli Associati, i quali si esprimono legalmente attraverso lâAssemblea Locale di competenza. Per lâelenco delle altre competenze del Presidente, esse sono definite negli articoli n. 7 e n. 8 del presente Statuto.articolo n. 11
Il Segretario Politico Locale, eletto dal Direttivo Locale e ratificato (a nome dellâAssemblea) dal Presidente Locale, è il responsabile della conduzione politica dellâAssociazione nellâarea di competenza.Egli presiede, in linea di principio, il Direttivo Locale di cui fa parte con diritto di voto; nel caso in cui il Presidente Locale lo desideri, il Segretario cede la presidenza del Direttivo per la riunione in oggetto.A tutti gli effetti, il Segretario Politico Locale è incaricato di condurre trattative ed accordi con le altre realtà politiche dellâarea di competenza e con gli altri Segretari Politici locali dellâA.D.E.P., purché tali trattative ed accordi rimangano compresi nellâambito geografico della Regione-A.D.E.P..Inoltre, di concerto con il Presidente Locale, il Segretario Politico ed il Presidente propongono al Direttivo la nomina di un Tesoriere (scelto tra i componenti il Direttivo), il quale viene votato a voto segreto dal Direttivo stesso e quindi ratificato dal Presidente Locale.Il Consigliere Tesoriere cura lâamministrazione dellâAssociazione secondo le delibere del Direttivo Locale; in particolare, egli cura la cassa sociale e ne è responsabile.articolo n. 12
Il Collegio Locale dei Probiviri, eletto a nome singolo dallâAssemblea Locale (vedi articolo n. 7), arbitra le vertenze tra Associati sorte nellâambito della Sezione Locale di competenza e propone le eventuali sanzioni da comminare agli Associati, che comunica al Presidente Locale.Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno un Presidente e dura in carica un anno solare.Al suo insediamento, il Collegio si obbliga ad esercitare la sua opera attraverso il metodo del contraddittorio tra lâAssociato per cui sia richiesta la sanzione e gli Associati (almeno due) che la propongono. Il procedimento, verbalizzato in riassunto (in tal caso valido solo con la firma in calce delle parti e del Presidente dei Probiviri) o in registrazione totale, fa parte integrante della documentazione; questa, quando completata, va inviata (unitamente alla sanzione proposta dai Probiviri Locali) al Collegio Regionale-A.D.E.P. dei Probiviri per iniziare la seconda procedura e la seconda fase del contraddittorio.I tipi di sanzioni proponibili ed i casi in cui la sanzione di espulsione risulta obbligata sono elencati nel precedente articolo n. 5 del presente Statuto.articolo n. 13
Il Congresso Regionale-A.D.E.P. viene tenuto almeno una volta ogni anno solare e gli Organi che ne scaturiscono durano in carica dallâinsediamento alla votazione congressuale successiva.Sono Delegati Congressuali di diritto tutti i Presidenti Locali in carica, tutti i Segretari Politici Locali in carica, un componente per ogni Direttivo Locale in carica; inoltre, ogni Assemblea Locale indica due Delegati Congressuali di diritto, di cui almeno uno in rappresentanza dellâeventuale mozione di minoranza che abbia ottenuto il secondo numero di voti tra le mozioni presentate nel corso dellâAssemblea Locale.Oltre a questi, vengono votati quali Delegati Congressuali Regionali-A.D.E.P. tutti gli Associati che abbiano (a titolo personale) ricevuto la delega di dieci Associati o di frazione di dieci superiore a cinque.Il Congresso Regionale-A.D.E.P. apre i lavori sotto la presidenza del Presidente Locale più anziano (fa fede la data del tesseramento A.D.E.P.), il quale propone la Commissione Verifica Poteri e, controllato il diritto dei Congressisti, procede allâelezione del Presidente Regionale-A.D.E.P.. Una volta eletto, il Presidente Regionale-A.D.E.P. procede alle modalità dâelezione degli Organi Regionali-A.D.E.P. in termini analoghi a quelli dellâAssemblea Locale.Non è ammesso voto per delega.In tal modo si giunge allâelezione (oltre che del Presidente Regionale A.D.E.P.) del Direttivo Regionale-A.D.E.P., del Collegio Regionale-A.D.E.P. dei Probiviri e (con modalità analoghe a quelle del Collegio Probivirale) del Collegio Regionale-A.D.E.P. dei Revisori dei Conti.Espletate tutte le operazioni congressuali, il Congresso Regionale-A.D.E.P. conclude i suoi lavori.articolo n. 14
Il Direttivo Regionale è composto da sette membri eletti come descritto nellâarticolo n. 13 e dal Presidente Regionale, resta in carica un anno solare e si comporta (per quanto concerne le sue competenze nella Regione-A.D.E.P.) in termini analoghi al Direttivo Locale (vedi artt. n. 8 e n. 9).articolo n. 15
Il Presidente Regionale, eletto direttamente dal Congresso Regionale-A.D.E.P., resta in carica un anno solare, ha compiti e funzioni analoghi a quelli del Presidente Locale (vedi art. n. 10), variando le competenze geografiche ed operando le opportune analogie.articolo n. 16
Il Segretario Politico Regionale, eletto dal Direttivo Regionale-A.D.E.P. e ratificato (a nome del Congresso) dal Presidente Regionale, resta in carica un anno solare, ha compiti e funzioni analoghi a quelli del Segretario Politico Locale (vedi art. n. 11), variando le competenze geografiche ed operando le opportune analogie.articolo n. 17
Il Collegio Regionale-A.D.E.P. dei Probiviri, eletto a nome singolo dal Congresso Regionale (analogamente a quanto esposto nellâarticolo n. 7), resta in carica un anno solare, ha compiti e funzioni analoghi a quelli del Collegio Locale dei Probiviri (vedi art. n. 12), operando in relazione al secondo grado di giudizio.articolo n. 18
Il Collegio Regionale-A.D.E.P. dei Revisori dei Conti, eletto a nome singolo dal Congresso Regionale (vedi art. n. 13), resta in carica un anno solare, ha compiti e funzioni analoghi a quelli del Consigliere Tesoriere.Inoltre, il Collegio dei Revisori ha anche compito di controllo e di revisione sullâoperato finanziario di ogni Direttivo Comprensoriale e del Direttivo Regionale.articolo n. 19
Il Congresso Nazionale viene tenuto almeno una volta ogni diciotto mesi e gli Organi che ne scaturiscono durano in carica dallâinsediamento alla votazione congressuale successiva. Sono Delegati Congressuali di diritto tutti i Presidenti Locali ed i Presidenti Regionali-A.D.E.P. in carica, tutti i Segretari Politici Regionali-A.D.E.P. in carica, un componente per ogni Direttivo Regionale-A.D.E.P. in carica; inoltre, due Delegati Congressuali provenienti da ogni Assemblea Locale (come indicato dallâarticolo n. 13).Oltre a questi, vengono votati quali Delegati Congressuali Nazionali tutti gli Associati che abbiano (a titolo personale) ricevuto la delega di trenta Associati votanti o di frazione di trenta superiore a quindici.Il Congresso Nazionale apre i lavori sotto la presidenza del Presidente Regionale-A.D.E.P. più anziano (fa' fede la data del tesseramento A.D.E.P.), il quale propone la Commissione Verifica Poteri e, controllato il diritto dei Congressisti, procede allâelezione del Presidente Nazionale. Una volta eletto, il Presidente Nazionale-A.D.E.P. procede alle modalità dâelezione degli Organi Nazionali-A.D.E.P. in termini analoghi a quelli dellâAssemblea Regionale (vedi art. n. 13).Non è ammesso voto per delega.In tal modo, si giunge allâelezione (oltre che del Presidente Nazionale) del Direttivo Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Censore Nazionale.Espletate tutte le operazioni congressuali, il Congresso Nazionale-A.D.E.P. conclude i suoi lavori.articolo n. 20
Il Direttivo Nazionale è composto da sette membri eletti come descritto nellâarticolo n. 19 e dal Presidente Nazionale. Resta in carica diciotto mesi e si comporta (per quanto concerne le sue competenze su scala nazionale) in termini analoghi al Direttivo Regionale (vedi art. n. 14).articolo n. 21
Il Presidente Nazionale, eletto direttamente dal Congresso Nazionale, resta in carica diciotto mesi ed ha compiti e funzioni analoghi a quelli del Presidente Regionale (vedi art. n. 15), variando le competenze geografiche ed operando le opportune analogie.articolo n. 22
Il Segretario Politico Nazionale, eletto dal Direttivo Nazionale e ratificato (a nome del Congresso) dal Presidente Nazionale, resta in carica diciotto mesi ed ha compiti e funzioni analoghi a quelli del Segretario Politico Regionale (vedi art. n. 16), variando le competenze geografiche ed apportando le opportune analogie.articolo n. 23
Il Collegio Nazionale dei Probiviri, eletto a nome singolo dal Congresso Nazionale (vedi art. n. 17), resta in carica diciotto mesi ed ha compiti e funzioni analoghi a quelli del Collegio Locale dei Probiviri (vedi art. n. 12), operando in relazione al terzo grado di giudizio. articolo n. 24
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, eletto a nome singolo dal Congresso Nazionale (vedi art. n. 19), resta in carica diciotto mesi ed ha compiti e funzioni analoghi a quelli del Consigliere Tesoriere. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha inoltre il compito di controllo e di revisione sullâoperato finanziario del Direttivo Nazionale, di ogni Direttivo Regionale e di ogni Direttivo Locale.articolo n. 25
Il Censore Nazionale viene votato direttamente ad personam dal Congresso Nazionale, a voto segreto.In caso di presentazione in sede di voto congressuale di più mozioni, il Censore Nazionale viene votato (come candidato) fra i firmatari della mozione congressuale che abbia ottenuto il secondo posto tra le mozioni presentate al Congresso Nazionale.Egli resta in carica diciotto mesi, oppure il tempo di tre sue opposizioni (sullo stesso caso o su casi diversi) alle decisioni dei Probiviri Nazionali. In tale evenienza egli deve dimettersi e nominare (per cooptazione) un altro Associato (scelto a suo insindacabile giudizio), il quale ne eredita obblighi e funzioni.Le modalità dâazione del Censore Nazionale sono descritte nellâarticolo n. 5 del presente Statuto.articolo n. 26
Ai fini della funzionalità del presente Statuto, lâambito di competenza territoriale di ogni Regione-A.D.E.P. può non coincidere, per decisione dellâAssociazione, con gli ambiti regionali tradizionalmente in vigore.articolo n. 27
Per ogni altro aspetto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alle disposizioni di Legge attualmente in vigore.
Trieste, 21 Settembre 1996Hotel Milano - Sala Riunioni
Per presa visione e ratifica a nome dellâAssemblea:Il Presidente Locale
Pietro Molinari
Il Presidente commissione Verifica Poteri
Mario Del Moro